Nell’ultimo ventennio le necessità fondamentali degli animali d’affezione hanno trovato via via maggior riconoscimento anche in ambito giuridico.
Fra i vari doveri di ogni proprietario, oltre ad assicurare il benessere del proprio animale, vi è anche quello di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.
Tale dovere è prescritto dall’art. 2 dell’Accordo 6.2.2003 Conferenza Stato-Regioni, poi recepito con D.P.C.M. 28.2.2003 ed è ha trovato cittadinanza anche nelle varie normative regionali (ad es. l’art. 5 lett. e della L.R. Toscana n. 59/2009 prevede che ogni proprietario deve adottare misure idonee a prevenire l’allontanamento del proprio animale dai luoghi di abituale soggiorno).
Quando però, nonostante le nostre precauzioni, si verifica effettivamente la fuga o lo smarrimento del nostro cane, ciò rappresenta sempre un evento spiacevole, fonte di ansia e preoccupazione.
Di fronte a tale eventualità siamo portati a concentrarci sulle attività di ricerca attiva e spesso dimentichiamo le responsabilità e gli obblighi legati alla custodia del nostro animale che, tuttavia, continuano a sussistere anche in caso di smarrimento.
È appena il caso di rammentare, infatti, che ogni proprietario è responsabile dei danni che il suo animale può cagionare a terzi, con ogni relativa conseguenza sia dal punto di vista civile che penale.
A mente dell’art. 2052 del codice civile “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In altre parole, anche nel caso in cui un cane sia stato smarrito o sia fuggito, il proprietario continua ad essere responsabile dei danni che l’animale cagioni a terzi.
A ciò deve aggiungersi che il proprietario che non custodisca adeguatamente il proprio animale può, altresì, incorrere nella sanzione amministrativa di cui all’art. 672 c.p. (“chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00”).
Ma cosa deve fare il proprietario che abbia smarrito il proprio miglior amico oltre ad adoperarsi nella ricerca?
Tutti sappiamo che in ogni regione è istituita l’anagrafe degli animali d’affezione, così come sappiamo che ogni proprietario ha il preciso obbligo di iscrivervi ed identificare il proprio cane. Detta operazione avviene oggi mediante impianto del c.d. microchip che permette di stabilire un collegamento sicuro fra l’animale e chi ne è il responsabile.
Così come prevede l’obbligo di iscrizione anagrafica, la normativa regionale prevede altresì gli obblighi di ciascun proprietario per il caso di smarrimento.
La fonte in cui è possibile rinvenire gli specifici doveri previsti con riferimento ad ogni singolo ambito territoriale è dunque la relativa norma regionale.
Non potendo analizzare, per ragioni di sinteticità espositiva, ogni singola legge regionale, possiamo affermare in linea di principio che, in caso di smarrimento, il responsabile dell’animale deve tempestivamente segnalarne la scomparsa alla azienda ASL competente per territorio o alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si è verificato.
Anche se i termini previsti dalle varie normative per la presentazione della denuncia non sono sempre omogenei (ad esempio l’art. 24 della Legge Regionale Toscana n. 59/2009 prescrive che vi si provveda entro il terzo giorno successivo all’evento, mentre l’art. 105 della Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 prescrive che vi si provveda entro 7 giorni) è comunque importante provvedere alla detta segnalazione nell’immediatezza della scomparsa.
Denunciare lo smarrimento del proprio cane è, infatti, un preciso obbligo di legge, la cui omissione è punita con sanzioni pecuniarie il cui ammontare può anche essere piuttosto elevato (ad es. la normativa della Regione Lombardia prevede una sanzione da € 25,00 a € 150,00, mentre la normativa Toscana prevede una sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00).
A cura dell’Avv. Paolo Landoni